Condizioni Generali di Contratto Kampmann GmbH & Co. KG
Versione 09/2020
1. Ambito di applicazione
Tutte le forniture, le prestazioni e le offerte di Kampmann vengono realizzate esclusivamente sulla base delle Condizioni Generali di Contratto di Kampmann, che sono peraltro parte integrante di tutti i contratti stipulati fra Kampmann e il committente.
Le condizioni di contratto del committente o di terzi non trovano applicazione, neppure nei singoli casi in cui Kampmann non ne contesti la validità.
2. Offerta e stipula del contratto
Le nostre offerte sono da intendersi senza impegno. Eventuali accordi accessori verbali sono da ritenersi vincolanti solo se confermati per iscritto. Il committente è vincolato all’ordine per due settimane. Il contratto si intende perfezionato solo se Kampmann accetta l’ordine tramite conferma d’ordine o di fornitura da trasmettere entro il suddetto lasso di tempo.
3. Prezzi e pagamento
3.1 I prezzi indicati da Kampmann sono prezzi netti. A tali prezzi va sommata l’imposta sul valore aggiunto vigente per legge al momento della fornitura; inoltre, qualora la merce debba essere spedita nel luogo indicato dal committente, si dovranno aggiungere i costi di trasporto, imballaggio e spedizione.
Salvo diversamente concordato, per contratti di consegna permanente, contratti di richiamo o di consegna successiva si applicano i prezzi di vendita in vigore il giorno della consegna,
a cui andranno aggiunti i costi accessori di cui sopra, ovvero l’imposta sul valore aggiunto, i costi di trasporto, imballaggio e spedizione.
Qualora, per motivi imputabili al committente, le forniture vengano effettuate dopo il temine originariamente previsto con conseguente aumento del costo del lavoro e dei materiali, ovvero dei prezzi dei sub-fornitori, Kampmann potrà aumentare i propri prezzi in percentuale.
I prezzi specificati nella conferma d’ordine o di fornitura si applicano solo all’ordine a cui fanno riferimento e non sono vincolanti per gli ordini successivi.
3.2 L’importo fatturato deve essere saldato immediatamente dopo l’avvenuta consegna della merce e comunque al più tardi entro 10 giorni dalla data della fattura. Ai fini della puntualità del pagamento fa fede la data di accredito del pagamento presso Kampmann. Eventuali sconti già concordati non si applicano se il committente è in ritardo con il pagamento di forniture precedenti. In caso di ritardo nel pagamento saranno applicati gli interessi di mora nell'ordine di 9 punti percentuali sul tasso base. È fatta salva la facoltà di far valere il diritto al risarcimento di un danno maggiore. In caso di ritardo nel pagamento con richiesta del corrispettivo, Kampmann ha diritto a un forfait di 40,00 Euro, da conteggiare sul risarcimento danni dovuto, se e nella misura in cui il danno comporti eventuali spese di giudizio. In caso di ritardo nel pagamento di importi fatturati a fronte di forniture precedenti, l’importo della fattura dovrà essere saldato immediatamente dopo l’avvenuta consegna della fornitura. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il committente abbia presentato istanza di fallimento.
3.3 Il committente può effettuare una compensazione con eventuali crediti in contropartita solo qualora tali crediti siano incontestati o siano stati accertati mediante sentenza passata in giudicato. Il presente divieto non comprende il diritto di ritenzione in conformità alle norme di legge.
4. Fornitura / Trasferimento dei rischi
4.1 Di norma le consegne vengono effettuate franco fabbrica (stabilimento Kampmann).
4.2 I termini/tempi di consegna prospettati da Kampmann sono sempre da ritenersi indicativi, salvo che siano stati espressamente concordati per iscritto come termini tassativi.
4.3 Qualora sia stata concordata una spedizione da parte di Kampmann, i termini/tempi di consegna si riferiscono al momento della consegna della merce al vettore. Con la consegna della cosa venduta al vettore, ha luogo contestualmente il trasferimento dei rischi al committente. Gli Incoterms non trovano applicazione nella fattispecie.
4.4 Kampmann ha la facoltà di effettuare forniture parziali solo qualora ciò sia da ritenersi ragionevole per il committente, ovvero qualora la merce oggetto della consegna parziale possa essere utilizzata dal committente nell’ambito delle finalità del contratto, sia garantita la consegna della merce residua e non insorgano maggiori costi od oneri aggiuntivi, salvo che Kampmann si dichiari disposta ad assumersi tali costi.
4.5 Kampmann risponde dell’impossibilità di effettuare la fornitura o dei ritardi di consegna solo se e nella misura in cui ciò sia ascrivibile alla propria sfera di responsabilità. Sono esclusi i casi di forza maggiore oppure altri eventi non prevedibili.
4.6 Kampmann può rifiutare la fornitura solo nel caso in cui successivamente alla stipula del contratto il diritto alla controprestazione risulti compromesso a causa della mancata solvibilità del committente, salvo che il committente presti garanzia entro un termine da ritenersi ragionevole, fissato da Kampmann, alla scadenza del quale Kampmann ha la facoltà di recedere dal contratto.
4.7 In caso di ritardo di consegna, il committente ha la facoltà di recedere dal contratto ai sensi di legge qualora tale ritardo sia imputabile a Kampmann e a quest’ultima sia stata concessa una proroga scritta di 14 giorni per ottemperare ai propri obblighi (art. 314 comma 2 del Codice civile tedesco). La presente clausola non comporta alcuna variazione a detrimento del committente in relazione all’onere della prova. La responsabilità di Kampmann in caso di mancata fornitura o ritardo di consegna è definita ai sensi del paragrafo 6.6.
4.8 Le merci immuni da vizi acquistate e fornite da Kampmann non possono essere restituite, salvo che Kampmann abbia stipulato con il committente un accordo specifico a tale riguardo.
5. Riserva di proprietà
5.1 La merce fornita rimane di proprietà di Kampmann (merce soggetta a riserva di proprietà) fino al saldo completo di tutti i crediti (ivi inclusi tutti i crediti sul conto corrente), presenti o futuri, derivanti dal rapporto commerciale con il committente.
5.2 Il committente è autorizzato a vendere la merce soggetta a riserva di proprietà secondo le normali consuetudini commerciali, a fronte della cessione dei crediti risultanti a condizione che non sia in ritardo con i pagamenti. Non è consentita la costituzione in pegno o la cessione a titolo di garanzia. I crediti inerenti alla merce soggetta a riserva di proprietà risultanti dalla rivendita di tale merce o derivanti da un diverso motivo giuridico (ad es. caso assicurativo, atto illecito), dovranno essere ceduti immediatamente e interamente dal committente a Kampmann a titolo di garanzia. Qualora la merce soggetta a riserva di proprietà venga venduta insieme ad altre merci di proprietà di terzi, senza oppure dopo essere stata rielaborata o assemblata, la cessione del credito risultante dall’alienazione della suddetta merce si intende perfezionata solo per l’importo equivalente al valore della merce soggetta a riserva di proprietà. Kampmann dichiara di accettare la suddetta cessione.
5.3 Su richiesta di Kampmann, il committente è tenuto a comunicare alla stessa il nominativo dei propri debitori e l’entità dei crediti risultanti da fattura. Il committente è tenuto ad assicurare la merce soggetta a riserva di proprietà contro perdita e danneggiamento. In caso di condotta non conforme alle clausole contrattuali da parte del committente, qualora Kampmann decida di far valere i propri diritti risultanti dalla riserva di proprietà sarà autorizzata ad accedere ai locali del committente al fine di riprendere possesso della merce soggetta a riserva di proprietà.
5.4 Kampmann si impegna a svincolare le garanzie che le competono in base alle precedenti disposizioni qualora il valore realizzabile al verificarsi dell’evento che legittima l’escussione superi di almeno il 10% il credito da assicurare.
6 Garanzia e responsabilità
6.1 Il committente è tenuto a controllare immediatamente la merce (anche se confezionata), per verificarne l’integrità e l’assenza di vizi. Qualora riscontrasse difetti visibili, il committente dovrà segnalarli a Kampmann entro sette giorni civili dalla data di ricezione della merce, formulando la contestazione per iscritto in maniera chiara e verificabile. Eventuali difetti non riscontrabili con un controllo accurato vanno segnalati a Kampmann con le stesse modalità e tempistiche. Il termine decorre dal momento in cui tali difetti si manifestano. Il committente è tenuto a segnalare immediatamente per iscritto al vettore gli eventuali danni riconoscibili dovuti al trasporto, ovvero a segnalarli a Kampmann nel caso in cui i rischi della spedizione siano a carico di quest’ultima.
6.2 In presenza di un difetto, Kampmann ha il diritto di scegliere se optare per l’eliminazione dello stesso o per la spedizione di nuova merce immune da vizi. L’adempimento a posteriori del contratto da parte di Kampmann è da ritenersi non avvenuto solo nel caso in cui il difetto risulti presente anche dopo il secondo tentativo di adempimento a posteriori. Sono fatti salvi i diritti del committente in caso di mancato adempimento, rifiuto e inammissibilità dell’adempimento a posteriori.
6.3 I diritti risultanti dai vizi della cosa in capo al committente cadono in prescrizione dopo 12 mesi. Il suddetto termine di prescrizione non si applica qualora la legge ex art. 438 comma 1 n. 2, art. 445 b comma 3, art. 79 comma 1, art. 634 a comma 1 preveda termini di prescrizione più lunghi, nonché in caso di violazioni tali da compromettere vita, incolumità fisica e salute, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali con dolo o colpa grave, o in caso di reticenza dolosa nel fornire informazioni sui vizi della cosa. Rimangono impregiudicate le regolamentazioni di legge in merito alla sospensione del decorso della prescrizione e al nuovo inizio della prescrizione.
6.4 La cosa venduta non è da ritenersi viziata in caso di scostamento minimo dalle caratteristiche contrattualmente concordate, con particolare riguardo per il colore e l’esecuzione della merce, in caso di usura naturale o di danni insorti in seguito al trasferimento dei rischi e dovuti a incuria o manutenzione, ovvero a particolari influenze esterne.
6.5 Kampmann risponde sempre, ai sensi delle norme cogenti della Legge sulla responsabilità del produttore, per i danni cagionati da violazioni tali da compromettere vita, incolumità fisica e salute, che rientrano nella sfera di responsabilità di Kampmann, dei suoi rappresentanti legali o del suo personale ausiliario, nonché per tutti i danni provocati da Kampmann, dai suoi rappresentanti legali o dal suo personale ausiliario con dolo o colpa grave.
6.6 In caso di colpa lieve, fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 6.5, Kampmann risponde solo in presenza di una violazione degli obblighi contrattuali sostanziali. Nella fattispecie, in caso di danni materiali e patrimoniali, la responsabilità di Kampmann si limita ai danni contrattuali tipici e ai danni prevedibili. In caso di ritardo nella consegna o di mancata consegna, Kampmann non risponde per i danni indiretti, fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 6.5.
6.7 Eventuali proposte formulate da Kampmann sul tipo di impiego dei propri prodotti non sono da considerarsi servizi di pianificazione, pertanto viene espressamente esclusa qualunque responsabilità eccedente la mera descrizione dei prodotti.
7. Prestazioni d’opera / Forniture d’opera
Il contratto d’opera si intende perfezionato solo se a Kampmann è stato conferito l’incarico di fornire e installare componenti di sua realizzazione, ad es. pannelli radianti a soffitto, canali a pavimento o soffitti di raffreddamento. In tal caso, l’obbligo di garanzia di Kampmann si riduce a due anni, calcolati a decorrere dalla data del collaudo. Non è consentito rifiutare il collaudo a causa di difetti non sostanziali.
In tutti gli altri casi in cui Kampmann deve fornire solo componenti o parti di impianto mobili da realizzare, trova applicazione la normativa in materia di compravendita comprensiva anche delle presenti Condizioni Generali di Contratto di Kampmann.
8. Luogo di adempimento, foro competente e disposizioni finali
8.1 Il luogo di adempimento per le forniture è il luogo di spedizione; il luogo di adempimento per i pagamenti è la sede legale di Kampmann.
8.2 Se il committente è un imprenditore, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato, il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto – ivi incluse le azioni cambiarie e le azioni di regresso per mancato pagamento di assegni – è la sede legale di Kampmann oppure quella del committente, a discrezione di Kampmann. La presente clausola trova applicazione anche nel caso in cui il committente non possa avvalersi di un foro generale competente in Germania, o il suo luogo di residenza o di dimora abituale non sia noto al momento della proposizione dell’azione giudiziale.
8.3 Tutti i contratti in essere fra il committente e Kampmann sono regolati in via esclusiva dalla legge tedesca. Viene espressamente esclusa l’applicabilità della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili.